PNRR Riqualificazione Turistica

Credito di imposta dell'80% oltre ad un contributo a fondo perduto fino a 100.000 euro per i progetti di riqualificazione del turismo...
Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda:
    - Imprese alberghiere;
    - Strutture che svolgono attività agrituristica, (legge 20 febbraio 2006, n. 96, e pertinenti norme regionali);
    - Strutture ricettive all'aria aperta;
    - Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.


Ambito territoriale
Italia

Programmi ammissibili

Migliorare la qualità dell'offerta ricettiva attraverso interventi di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica,  digitalizzazione o realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali…

Spese ammissibili

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR.

Spese sostenute dal 07-11-2021 al 31-12-2024.

Sono ammissibili anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data del 7-11-2021 (entrata in vigore del presente decreto), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli interventi conclusi prima del 7-11-2021 (entrata in vigore del presente decreto) continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Tax credit riqualificazione 65%).

Spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
    a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
    d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
    e) spese per la digitalizzazione:

            - impianti wi-fi;

            - siti web ottimizzati per il sistema mobile;

            - programmi e sistemi informatici per la vendita  diretta  di servizi e pernottamenti, purché' in grado di garantire  gli  standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l'integrazione  fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 

            - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

            - servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing digitale;

            - strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte innovative in tema di inclusione e di  ospitalità  per  persone  con disabilità.



Gli interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852

Agevolazione
Regime de minimis Reg. 1407/13 e Quadro temporaneo.

Credito di imposta fino all'80% delle spese sostenute.

È riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 07-11-2021 (entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31-12-2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora
 l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile:
            1)  le  società cooperative e le società di persone, costituite in  misura  non  inferiore  al  60% da donne, le società di capitali  le  cui  quote  di  partecipazione  spettino  in misura non inferiore  ai  due  terzi  a  donne e i cui organi di amministrazione siano  costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché' le imprese
individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato,  dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
            2)  le  imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società   di  promozione  imprenditoriale  anche  a  capitale  misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che  promuovono  corsi  di  formazione  imprenditoriale  o servizi di consulenza  e  di  assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.

        per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui  quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai  due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
 
        Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

    c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.


Gli incentivi (CdI e fondo perduto) sono cumulabili tra loro, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni.
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.



Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dai presenti incentivi, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del MiSE e del MinAmbiente del 22/12/2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella GURI n. 54 del 06/03/2018, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 

Per maggiori informazioni contattateci.

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