Contributo a fondo perduto DL Sostegni

 

Contributo a fondo perduto fino a 150.000 Euro sul calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019...

 

Soggetti Beneficiari
Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.


Il contributo non spetta:
    - ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto [23-03-2021];
    - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
    - agli enti pubblici;
    - agli Intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162bis del TUIR).
Ambito territoriale
Italia.
Programmi ammissibili

Sostenere gli operatori economici colpiti
dall'emergenza epidemiologica «Covid-19».

 

Spese ammissibili
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Agevolazione c/capitale

L'importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ed il 2019 come segue:
    a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
    b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
    c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1.000.000 di euro;
    d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
    e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.


Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000  euro;

L'importo minimo è paria a:
    1.000 euro per le persone fisiche
    2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.


In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione

 

Per maggiori informazioni contattateci.

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