R&S per Aggregazioni

Agevolazione fino a 2.000.000 di Euro per la ricerca tra Imprese e laboratori...

 

 

Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda i Partenariati composti da PMI in associazione con Organismi di ricerca (ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e/o Grandi Imprese nelle modalità di seguito indicate.

Il Partenariato deve essere composto da minimo 3 soggetti di cui almeno 2 PMI ed un Organismo di ricerca (così come definito) e/o una Grande Impresa.
Inoltre, la composizione del Partenariato deve rispettare i seguenti requisiti:
a) le PMI partecipanti al Partenariato devono sostenere cumulativamente almeno il 60% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
b) le Grandi Imprese possono sostenere cumulativamente sino al 25% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
c) ciascun Partner non può sostenere meno del 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S.

I Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S di propria competenza; la ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Ciascuna PMI può partecipare a massimo due Progetti di R&S presentati a valere sul presente Bando.

Un Soggetto beneficiario che si presenti con la qualifica di impresa in un Progetto di R&S non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di Organismo di ricerca nell’ambito di un altro Progetto di R&S; e viceversa un Soggetto beneficiario che si presenti con la qualifica di Organismo di ricerca in un Progetto di R&S non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Progetto di R&S. A tal fine verrà predisposto un meccanismo di controllo sul Sistema Informativo in fase di presentazione della domanda; in ogni caso qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di beneficiario (impresa o Organismo di ricerca) indicata nella prima domanda di partecipazione presentata in ordine cronologico (data e ora).
Pertanto non verranno considerati ammissibili i Progetti di R&S dove il beneficiario risulti con una qualifica diversa rispetto ad un precedente Progetto di R&S presentate a valere sul presente Bando.

Requisiti Partner “Imprese”
I Partner imprese devono possedere, al momento della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:
a) avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Intervento Finanziario;
b) essere autonome rispetto ai Partner, ai sensi delle previsioni di cui all’allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
c) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
d) essere dichiarate attive al Registro delle imprese da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e con almeno un bilancio approvato o una dichiarazione fiscale presentata (per le imprese non tenute alla redazione del bilancio);
è ammessa la partecipazione di una sola impresa per Partenariato con meno di due anni di attività come risultante da visura camerale;
e) nel caso di un’impresa con Sede operativa in Lombardia e appartenente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi, così come definiti e aggiornati dai Decreti della Direzione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia n.2239 del 17 marzo 2014, n.4638 del 30 maggio 2014, n.6980 del 22 luglio 2014 e n.1922 del 12 marzo 2015, la stessa deve dichiarare di aver avviato la procedura di registrazione come attività produttiva presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it); tale procedura dovrà risultare perfezionata ai fini della concessione dell’Intervento Finanziario e verrà verificata al momento dell’istruttoria della Seconda Fase della domanda di partecipazione al Bando.


Requisiti Partner “Organismi di Ricerca”

1. Gli Organismi di ricerca devono possedere, al momento della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:
a) avere Sede operativa attiva in Lombardia o avere intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Intervento Finanziario; Conformemente alle prescrizioni dell’art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora un Organismo di ricerca non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo ma all’interno dello Stato Italiano, tale soggetto potrà essere considerato ammissibile qualora il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non sia superiore ad un massimo del 15% del totale delle spese ammesse a valere sul Progetto di R&S;
b) avere avviato la procedura di registrazione presso il Sistema informatico regionale QuESTIO
(www.questio.it); tale procedura dovrà risultare perfezionata ai fini della concessione dell’Intervento Finanziario e verrà verificata al momento dell’istruttoria della Seconda Fase della domanda di partecipazione al Bando.


Soggetti non ammissibili
1. Non sono ammissibili agli Interventi Finanziari previsti dal presente Bando, i soggetti richiedenti: a) che risultino in difficoltà;
b) le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
c) le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato UE (come dettagliatamente riportate nell’Allegato A del Bando);
d) operanti nel settore carbonifero relativamente ad aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
e) che non siano in regola con le vigenti norme nazionali edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) che non risultino, se del caso, ai fini della concessione dell’Intervento Finanziario, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva;
g) le cui attività sono connesse a quanto previsto all’articolo 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Tali requisiti dovranno essere attestati tramite dichiarazioni da rendere in fase di presentazione di domanda di partecipazione al Bando, secondo le modalità previste ai successivi articoli (“Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione relative alla Prima Fase di Domanda”) ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. La non ammissibilità di uno dei Partner ai sensi dei precedenti articoli e commi comporterà la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.


Definizioni

“Partenariato”:
insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall’Accordo di Collaborazione;

“Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”
Un'entità (ad esempio, università o istituto di ricerca, agenzia incaricata del trasferimento di tecnologia, intermediario dell'innovazione, entità collaborativa reale o virtuale orientata alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

“Organismo di ricerca pubblico, ivi compresi gli IRCCS pubblici”
università ed istituzioni di ricerca con natura giuridica pubblica, pubblici, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.
Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all’art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i..

Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico Accordo di Collaborazione, secondo il modello reso disponibile dalla Regione. L’Accordo di Collaborazione disciplina i ruoli e le responsabilità dei Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S.
In particolare, l’Accordo di Collaborazione deve necessariamente prevedere:
a. l’indicazione di uno dei Partner quale capofila;
b. l’indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di R&S;
c. la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S.
Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Soggetti beneficiari differenti dal predetto Accordo di Collaborazione.
Il ruolo di capofila può essere assunto da qualsiasi Partner

 

Ambito territoriale
Lombardia
Programmi ammissibili
Sono ammissibili i Progetti di R&S che comportino attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.
I Progetti di R&S ammessi devono essere realizzati nel termine massimo di 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione.

I Progetti di R&S ammessi devono comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000.

Ciascun Progetto di R&S deve:
a) essere coerente con una delle Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”:
i. aerospazio;
ii. agroalimentare;
iii. eco-industria;
iv. industrie creative e culturali;
v. industria della salute;
vi. manifatturiero avanzato;
vii. mobilità sostenibile;
declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2014-2015.
I Progetti di R&S potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di progettualità trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”.

c) essere realizzato nell’ambito di Sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia; nel caso di Organismo di Ricerca localizzato al di fuori della Lombardia, parte del Progetto di R&S, limitatamente alle attività e spese ammissibili di propria competenza, potrà essere realizzato al di fuori del territorio lombardo a condizione che vengano dimostrate le ricadute positive del Progetto di R&S a favore del territorio lombardo medesimo;

d) essere finalizzato all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio ed essere coerente – quanto a obiettivi e risultati attesi – rispetto al programma di lavoro della specifica Area di Specializzazione S3 individuata dai proponenti e presentare un impatto positivo rispetto agli ambiti settoriali e ai mercati di riferimento dei proponenti.

Non sono ammissibili Progetti di R&S che riguardino iniziative progettuali che prevedano spese già presentate e ammesse ad agevolazione nell’ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo, qualificabili come aiuti di Stato.

 

Spese ammissibili

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;

b) i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto di R&S stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

c) i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;

d) altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;

e) spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.


Con riferimento alle spese di personale di cui alla lett. a), la rendicontazione avverrà tramite costi unitari standard

Agevolazione conto capitale

Regime ordinario
L’agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a Euro 2.000.000.

Quota a titolo di contributo a fondo perduto (in % proquota delle spese ammissibili)
PMI    10%
Grande Impresa     10%
Organismo di ricerca     40%

Maggiorazioni
Se al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando o entro e non oltre 12 mesi dalla data del decreto di concessione dell’Intervento Finanziario, il Partner PMI abbia presentato nell’ambito del programma Horizon 2020 un progetto correlato con il Progetto di R&S ammesso all’Intervento Finanziario di cui al presente Bando e tale progetto europeo sia stato valutato dai servizi della Commissione europea come ammesso, il Partner PMI beneficerà di una maggiorazione pari al 5%, costituita da una quota addizionale di contributo a fondo perduto.
Qualora al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, il singolo Partner PMI si identifichi in alternativa o come una PMI innovativa o come una Start up innovativa il predetto Partner PMI beneficerà di una maggiorazione pari al 5%, costituita da una quota addizionale di contributo a fondo perduto.
Le maggiorazioni precedenti sono cumulabili dai Partner PMI nel rispetto dell’intensità massima di aiuto.

Agevolazione conto interessi

Quota a titolo di finanziamento agevolato (in % pro-quota delle spese ammissibili)

PMI       60%

Grande Impresa              50%

Organismo di ricerca      zero%

 

Forma tecnica

Finanziamento a medio termine,

Durata; non superiore a 6 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento.

Tasso: tasso nominale annuo agevolato, fisso e pari allo zero percento.

 

 

La garanzia è determinata dalla classe di rischio o punteggio attribuito al Partner impresa nell’ambito dell’istruttoria economicofinanziaria secondo lo schema seguente.

Punteggio Credit Scoring del singolo Partner

non inferiore a 13 - Ammissibile senza garanzia fidejussoria

tra 10 e 13 - Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da banche o da intermediari finanziari, pari al 50% del valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi.

 

sotto 10 - Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi

 

Per maggiori informazioni contattateci.