Sanificazione e dispositivi anti COVID-19

Credito di imposta del 30% per le spese e la sanificazione anti COVID-19...

 

Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda:

    - i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

    - gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

    - le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, DL 34/2019.

Ambito territoriale

Italia

 

Programmi ammissibili
Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione.

Spese ammissibili

Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

Spesa massima ammissibile 200.000 Euro.


Sono ammissibili le spese sostenute per:
    a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
    b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammissibili;
    c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Agevolazione c/capitale

Non è aiuto di stato.

Credito di imposta pari al 30% della spesa.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario


Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

 

Per maggiori informazioni contattateci.

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